Descrizione
COMUNE DI ORTEZZANO
Provincia di Fermo
AVVISO PUBBLICO
Concessione di contributi a fondo perduto per interventi di riqualificazione destinati al settore della ricettività extra-alberghiera nel Comune di Ortezzano. Progetto “Monte Rinaldo – Montottone – Ortezzano: una nuova attrattiva turistica nella Valle dell'Aso”. CUP H55J24000030009.
OBIETTIVI E DOTAZIONE FINANZIARIA
Il Comune di Ortezzano, nell’ambito del Progetto “Borgo Accogliente” promuove il presente Avviso pubblico finalizzato al sostegno di interventi volti alla creazione, potenziamento, riqualificazione e valorizzazione di attività nel settore turistico-ricettivo. Le risorse finanziarie ammontano complessivamente a euro 70.000,00.
DESTINATARI
Possono candidarsi con domanda da presentare in apposito modulo, disponibile al sito del Comune di Ortezzano (www.comune.ortezzano.fm.it) entro il 15.06.2026, soggetti privati (persone fisiche) proprietari o titolari di unità abitative, che abbiano intenzione di avviare nuove iniziative o riqualificare e ampliare quelle già esistenti gestite in forma non imprenditoriale secondo le seguenti categorie:
· Affittacamere (art. 26 L.R. n. 9/2006 - Sono esercizi di affittacamere le strutture composte da non più di sei camere destinate a clienti con una capacità ricettiva complessiva non superiore a dodici posti letto, ubicate in non più di due appartamenti ammobiliati di uno stesso stabile, nelle quali è fornito alloggio. Gli affittacamere assicurano, avvalendosi della normale organizzazione familiare, i seguenti servizi minimi di ospitalità, compresi nel prezzo della camera: pulizia dei locali ad ogni cambio di cliente ed almeno una volta alla settimana, sostituzione della biancheria ad ogni cambio di cliente ed almeno una volta alla settimana, fornitura di energia elettrica, acqua e riscaldamento. L'attività di affittacamere non può comunque comprendere la somministrazione di cibi e bevande. Fermo restando il divieto di cui al comma 3, nonché il possesso dei requisiti igienico-sanitari previsti dalle norme vigenti, gli esercizi di affittacamere regolarmente iscritti presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura come impresa individuale, impresa familiare o società di persone possono fornire il servizio di prima colazione)
· Bed & Breakfast (art. 34 L.R. n. 9/2006) L'offerta del servizio di alloggio e prima colazione con carattere saltuario o per periodi ricorrenti stagionali (bed and breakfast) è subordinata a una comunicazione di inizio attività, con indicazione del periodo in cui l'attività non è esercitata. L'attività di cui al comma 1 può essere esercitata in non più di tre camere, con un massimo di sei posti letto, della casa utilizzata ed i relativi servizi devono essere assicurati, per non più di trenta giorni consecutivi per ogni ospite, avvalendosi della normale organizzazione familiare. I locali devono possedere, oltre ai requisiti igienico-sanitari previsti per l'uso abitativo dai regolamenti comunali edilizi e di igiene, i requisiti tecnici, strutturali e funzionali minimi. Coloro che esercitano l'attività di cui al comma 1 devono assicurare il servizio di prima colazione utilizzando prodotti tipici della zona, confezionati direttamente o acquisiti da aziende o cooperative agricole della Regione in misura non inferiore al settanta per cento. Tale servizio è assicurato mediante l'uso della cucina domestica. Coloro che esercitano l'attività devono garantire che la preparazione, la conservazione e la somministrazione dei prodotti alimentari siano effettuate in modo igienico. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1 non costituisce cambio di destinazione d'uso dell'immobile ai fini urbanistici e comporta, per i proprietari o possessori dei locali, l'obbligo di dimora nel medesimo per i periodi in cui l'attività viene esercitata o di residenza nel Comune in cui viene svolta l'attività, purché i locali siano ubicati a non più di duecento metri di distanza dall'abitazione in cui si dimora. L'esercizio dell'attività di bed and breakfast non costituisce attività d'impresa;
· Appartamenti ammobiliati per uso turistico (art. 32 L.R. n. 9/2006 - Non sono soggetti alla disciplina dell'esercizio dell'attività di affittacamere e delle case e appartamenti per vacanze coloro che danno in locazione case e appartamenti di cui abbiano a qualsiasi titolo la disponibilità e sempre che non ricorrano le condizioni di cui all'articolo 27, nonché coloro che danno in locazione ville, casali o appartamenti ad uso turistico per periodi non superiori a sei mesi nell'arco dell'anno, con un massimo di tre mesi allo stesso soggetto. I soggetti di cui al comma 1 hanno l'obbligo di comunicare al Comune il periodo in cui viene svolta l’attività i requisiti qualitativi degli alloggi e degli arredi con l'eventuale verifica degli stessi).
Ciascun soggetto può presentare una sola domanda e sono ammissibili gli investimenti riguardanti immobili ubicati nel perimetro del capoluogo come da planimetria allegata.
INTERVENTI E SPESE AMMISSIBILI
Sono AMMISSIBILI i costi riguardanti le seguenti tipologie di spesa necessarie per la realizzazione dell’obiettivo:
Ø Spese per opere edili, ristrutturazione, manutenzione straordinaria, di installazione impianti ed attrezzature, compresi interventi di efficientamento energetico.
Ø Spese per l’acquisto di macchinari, impianti, arredi e attrezzature.
Ø Spese per l’acquisto di servizi per le tecnologie dell’informazione e della comunicazione orientati all’attività economica e/o alla sua promozione (es. portali web, app mobili, app AR per la navigazione, esperienze di shopping AR);
Ø Spese per la progettazione, la direzione dei lavori ed il coordinamento, nel limite massimo del 10% delle spese di cui alla tipologia A.
NON AMMISSIBILI le spese relative alle normali spese di avvio e di funzionamento dell’attività; relative ad investimenti necessari per conseguire gli standard imposti dalla legge o da provvedimenti equivalenti; relative alla realizzazione di opere e/o acquisto forniture tramite commesse interne, parenti e/o soci correlati.
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Le spese ammissibili decorrono dalla data di presentazione della domanda di finanziamento. Nel caso di progetti avviati precedentemente alla data di presentazione della domanda di finanziamento e non ancora completamente attuati o conclusi le spese ammissibili, purché coerenti e riferibili agli interventi previsti dal progetto presentato, decorrono dalla data 06.10.2024. |
TEMPISTICA DEI PROGETTI DI RIQUALIFICAZIONE (INIZIO E TERMINE)
Inizio: I progetti devono essere avviati entro 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di concessione delle agevolazioni. La data di inizio dei lavori coincide con quella indicata dal soggetto beneficiario nella comunicazione di accettazione. Sono ammessi altresì i progetti avviati a partire dal 06.10.2024.
Termine: La realizzazione dei progetti e la relativa fatturazione e pagamento devono concludersi entro e non oltre 12 mesi dalla data dell’atto di concessione del contributo ed in ogni caso entro il 30/06/2027, salvo proroga debitamente concessa fino ad un massimo di ulteriori 30 giorni
IMPORTO DEGLI INVESTIMENTI AGEVOLABILI
L’agevolazione verrà concessa sotto forma di contributo in conto capitale sulla spesa ritenuta ammissibile secondo i parametri di seguito indicati:
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Forma di finanziamento: sovvenzione a fondo perduto |
Costo complessivo dell’investimento minimo richiesto: € 5.000,00 |
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Contributo massimo concedibile: 80% dell’intervento e fino ad euro 20.000,00 |
Cofinanziamento richiesto: minimo 20% dell’intervento |
DIVIETO DI DOPPIO FINANZIAMENTO
Il medesimo costo di un intervento non può essere rimborsato due volte a valere su fonti di finanziamento pubbliche anche di diversa natura.
MODALITÀ E TEMPI DI EROGAZIONE DELL’AGEVOLAZIONE
L’agevolazione sarà erogata in un’unica soluzione a saldo ad avvenuta rendicontazione delle spese sostenute, in base delle spese ammissibili rendicontate e fino all’importo massimo dell’agevolazione inizialmente concessa. Su richiesta del soggetto beneficiario è ammesso il pagamento intermedio nella misura massima dell’80% delle risorse assegnate sulla base delle spese ammissibili rendicontate, con saldo finale del 20% a conclusione dell’intervento. I contributi a fondo perduto intermedi e/o a saldo sono erogati dal Comune di Ortezzano ai beneficiari entro 30 giorni, a seguito della presentazione e validazione della rendicontazione.
OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO
Garantire per la durata di 5 anni decorrenti dalla data di erogazione del contributo la stabilità dell’operazione finanziata con il presente Avviso, pena la revoca del contributo stesso maggiorata dagli interessi legali. Ciò vuol dire: divieto di cessazione, sospensione o trasferimento dell’attività oggetto dell’intervento; divieto di cessione e/o alienazione, sia a titolo di proprietà che ad altro titolo; divieto di apposizione di modifiche sostanziali che possano alterare natura, obiettivi o condizioni di attuazione degli obiettivi originari.
INFORMAZIONI
Per informazioni e chiarimenti: Comune di Ortezzano – Piazza Umberto I° n. 4 – 63851 Ortezzano (Fm) - Responsabile (Referente) del procedimento (RUP) Dott. Andrea Giampaoli tel. +39 0734 779181 email: protocollo@comune.ortezzano.fm.it –
La documentazione completa del bando ed i relativi allegati sono consultabili e scaricabili dal sito istituzionale www.comune.ortezzano.fm.it o in alternativa sono richiedibili presso gli uffici comunali dal Lunedi al Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00.
Ortezzano li 14.05.2026 Il Responsabile dell’Area
Dott. Andrea Giampaoli
A cura di
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Ultimo aggiornamento: 14 maggio 2026, 12:30