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Assegno Di Cura Per Anziani Non Autosufficienti - Annualità 2026

Assegno Di Cura Per Anziani Non Autosufficienti - Annualità 2026

Data :

29 ottobre 2025

Assegno Di Cura Per Anziani Non Autosufficienti - Annualità 2026
Municipium

Descrizione

AVVISO PUBBLICO CONCESSIONE DEGLI ASSEGNI DI CURA PER CITTADINI NON AUTOSUFFICIENTI 2026


FINALITA’

Ai sensi della DGR 328/2015 sono destinatari dell’assegno di cura gli anziani ultrasessantacinquenni non autosufficienti residenti nei Comuni dell’Ambito Territoriale Sociale (ATS) n. XIX (Comuni di: Altidona, Belmonte Piceno, Campofilone, Falerone, Fermo, Francavilla d'Ete, Grottazzolina, Lapedona, Magliano di Tenna, Massa Fermana, Monsampietro Morico, Montappone, Monte Giberto, Montegiorgio, Montegranaro, Monteleone di Fermo, Monte Rinaldo, Monterubbiano, Monte San Pietrangeli, Monte Vidon Combatte, Monte Vidon Corrado, Montottone, Moresco, Ortezzano, Pedaso, Petritoli, Ponzano di Fermo, Porto San Giorgio, Rapagnano, Servigliano, Torre San Patrizio), le cui famiglie attivano interventi di supporto assistenziale gestiti direttamente dai familiari o attraverso assistenti familiari in possesso di regolare contratto di lavoro, volti a mantenere la persona anziana non autosufficiente nel proprio contesto di vita e di relazioni.


REQUISITI DI ACCESSO
La persona anziana assistita, alla data di scadenza del presente avviso, deve:
• aver compiuto i 65 anni di età;
• essere stata dichiarata non autosufficiente, con certificazione di invalidità pari al 100%. Vale la certificazione di invalidità anche per il caso di cecità;
• aver ricevuto il riconoscimento definitivo dell’indennità di accompagnamento.

Non saranno ammesse a contributo le domande che avranno in corso di valutazione il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento. Vige in ogni caso, l’equiparabilità dell’assegno per l’assistenza personale continuativa erogato dall’INAIL se rilasciato a parità di condizioni dell’indennità di accompagnamento dell’INPS e alternativo alla stessa misura;

•essere residente in uno dei Comuni dell’ATS XIX della Regione Marche ed ivi domiciliata.
Non saranno accoglibili le domande di coloro che vivono in modo permanente in strutture residenziali.
In caso di anziani residenti nelle Marche, ma domiciliati fuori regione, la possibilità di concedere l’assegno di cura vale solo in caso di Comuni confinanti con la Regione Marche.

•usufruire di una adeguata assistenza presso il proprio domicilio o presso altro domicilio privato nelle modalità verificate dall’assistente sociale dell’ATS XIX di riferimento, assieme all’Unità Valutativa Integrata (UVI) di cui l’assistente sociale è componente per i casi di particolare complessità.

Qualora l’intervento assistenziale sia svolto con l’aiuto di un’assistente familiare, la stessa:
•deve essere in possesso di regolare contratto di lavoro;
•è tenuta ad iscriversi all’Elenco regionale degli Assistenti Familiari (DGR. 118 del 02/02/2009) gestito presso il Centro per l’Impiego (CPI). L’iscrizione dovrà avvenire entro 12 mesi dalla concessione del beneficio.


NON CUMULABILITA’ CON ANALOGHI BENEFICI

Si specifica che la misura di Assegno di cura è alternativo, nel senso di non sovrapposizione temporale della titolarità, agli interventi programmati dalla Regione: “Servizio di assistenza domiciliare – SAD”, “Contributi per la disabilità gravissima”, “Vita Indipendente”, “Vita Indipendente” di cui alla L.R. 21/2018, Home Care Premium gestito dall’INPS e “Sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare” Chi già riceve uno di questi aiuti può comunque presentare domanda per l’Assegno di cura, ma qualora successivamente all’approvazione della graduatoria rientrino tra gli aventi diritto, il beneficio potrà essere  erogato solo previa rinuncia formalmente all'altro beneficio incompatibile. Per tutto il periodo di coincidenza tra uno degli interventi in elenco e l’assegno di cura, il contributo di cui al presente avviso non verrà erogato.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Possono presentare domanda:


l’anziano stesso, quando sia in grado di determinare e gestire le decisioni che riguardano la propria assistenza e la propria vita;
i familiari (conviventi o no) che attivano interventi di supporto assistenziale;
il soggetto incaricato alla tutela dell’anziano in caso di incapacità temporanea o permanente (tutore, curatore, amministratore di sostegno).

LE DOMANDE di assegno di cura dovranno pervenire, a pena di esclusione, ENTRO E NON OLTRE IL 05/12/2025 all’Ufficio Protocollo del Comune di residenza dell’anziano non autosufficiente. (farà fede il timbro di accettazione dell’Ufficio Protocollo del Comune di residenza).

Alla richiesta deve essere obbligatoriamente allegato:
•copia di un documento di riconoscimento e codice fiscale del richiedente ed eventualmente dell’anziano potenziale beneficiario dell’assegno (se non coincidente con il richiedente)
•copia della certificazione attestante sia il riconoscimento dell’invalidità civile pari al 100% sia dell’indennità di accompagnamento.

Al riguardo:

•se il verbale di invalidità civile non contiene il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento occorre produrre idonea documentazione attestante tale riconoscimento (es. copia del provvedimento del giudice di riconoscimento dell’indennità di accompagno, oppure copia di successiva comunicazione dell’INPS da cui si evince il riconoscimento dell’indennità di accompagno);
•se il verbale di invalidità civile attestante il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento indica un termine per la revisione, è necessario che esso sia successivo alla data di scadenza del presente avviso; in caso contrario andrà prodotta adeguata documentazione relativa al mantenimento della titolarità dell’indennità di accompagno prima dell’approvazione della graduatoria definitiva;
•attestazione ISEE Ordinario e/o Socio-Sanitario (anche in modalità ristretta) in corso di validità, rilasciata ai sensi del D.P.C.M. n. 159 del 05 dicembre 2013, riferita al nucleo familiare in cui è presente l’anziano non autosufficiente;

Se l’intervento assistenziale è svolto da un Assistente Familiare, il modello di domanda dovrà inoltre essere corredato da copia del Contratto di lavoro individuale dell’Assistente Familiare.

PERCORSO PER ACCEDERE ALL’ASSEGNO DI CURA
Le domande e le integrazioni di documentazione, ricevute dai singoli Comuni di residenza, saranno sottoposte da questi alla prima fase istruttoria (verifica requisiti di ammissibilità) per essere quindi trasmesse, a cura degli stessi Comuni, all’ATS XIX presso il Comune di Fermo.
Al termine della fase istruttoria il Coordinatore dell’ATS XIX predispone una graduatoria d’Ambito Territoriale Sociale delle domande ammissibili redatta sulla base del minor reddito ISEE e dell’età maggiore in caso di pari ISEE.

La posizione utile in graduatoria non dà però diritto al contributo in quanto lo stesso si perfeziona a seguito dei seguenti passaggi:
•visita domiciliare da parte di Assistente Sociale che verifica la presenza delle condizioni operative che consentono la permanenza dell’anziano nel proprio ambiente di vita (rilevazione dei bisogni, situazione familiare, abitativa, sociale, economica, sanitaria …..);
•esito della valutazione professionale dell’Assistente Sociale;
•conclusione di un “patto” di assistenza domiciliare, contenente gli impegni a carico dei servizi, i percorsi assistenziali a carico della famiglia, la qualità di vita da garantire alla persona assistita e le modalità di utilizzo dell’assegno di cura, la tempistica di concessione dell’assegno e l’impegno formale da parte dell’Assistente Familiare del beneficiario dell’assegno ad iscriversi all’Elenco regionale degli Assistenti Familiari gestito presso il Centri per l’Impiego, l’Orientamento e la Formazione (CIOF), entro 12 mesi dalla concessione del beneficio. Il patto viene sottoscritto dal l’Assistente Sociale di riferimento dal C_G137 - COMUNE DI ORTEZZANO - 1 - 2025-10-29 - 0004023
Coordinatore d’Ambito e dalla famiglia che assiste l’anziano o l’anziano stesso.


Nel caso in cui, prima del completamento dell’iter sopra descritto, si verifichi il decesso del richiedente o l’inserimento permanente dello stesso in una struttura residenziale (ai sensi della L.R. 21/2016), la domanda decade automaticamente e si procede allo scorrimento della graduatoria.
La mancata formulazione del P.A.I. e/o della sottoscrizione del Patto per l’Assistenza per motivi imputabili al potenziale beneficiario entro 30 giorni dall’ammissione comporta la decadenza della domanda.

Si precisa inoltre che dovrà essere comunicata nel termine di 10 giorni dal verificarsi dell’evento, e comunque ogni qual volta l'Ambito Territoriale Sociale n. XIX lo richieda, ogni variazione che dovesse intervenire rispetto a quanto dichiarato nella domanda (es. decesso, ingresso in una struttura residenziale, ricovero temporaneo, cambiamento di indirizzo di residenza o di domicilio, cambiamento della persona di riferimento, cambiamento dell’assistente familiare, variazioni delle modalità di riscossione del beneficio, ecc).

SOSPENSIONE, REVOCA E CESSAZIONE DELL’ASSEGNO DI CURA


L’erogazione dell’Assegno di Cura verrà sospesa in caso di inserimento temporaneo del beneficiario presso strutture ospedaliere o residenziali superiore a 30 giorni.
L’Assegno di Cura sarà ripristinato con il rientro al domicilio nei seguenti termini: rientro entro il 15° giorno del mese, l’assegno viene ripristinato già dal mese di rientro, dopo il 15° giorno dal mese successivo.
L’erogazione dell’Assegno di Cura è revocata nei seguenti casi:
- inserimento in maniera permanente in una struttura residenziale;
- ricovero temporaneo superiore a 120 giorni;
- inadempienza da parte della famiglia e/o del caregiver delle condizioni previste nel Patto per l’Assistenza;
- venir meno delle condizioni di accesso al contributo e, in generale, delle finalità previste dall’intervento;
- trasferimento fuori dal territorio regionale.
L’erogazione dell’assegno di cura cessa nei seguenti casi:
- rinuncia scritta rilasciata dal richiedente;
- decesso.
Nel caso di cambio di residenza del beneficiario all'interno del territorio regionale, lo stesso continuerà a percepire l'assegno di cura erogato dall’ATS XIX fino alla scadenza del Patto per l’Assistenza

ENTITA’ E DURATA DEL CONTRIBUTO
L'importo mensile dell'Assegno di Cura è di € 200,00 ed è riconosciuto per un massimo di 12 mesi (01 Gennaio 2026 al 31 Dicembre 2026), salvo interruzioni o scorrimenti.
Il contributo potrà, infatti, subire una rideterminazione in considerazione a eventuali sospensioni, così come sopra meglio specificato.
Ai beneficiari subentrati a seguito di scorrimento della graduatoria, il beneficio economico non avrà decorrenza
retroattiva e verrà riconosciuto dalla data di validità del Patto per l’Assistenza, fatti salvi i casi di sospensione.
Il contributo è concesso su base mensile previa verifica della permanenza dei requisiti che hanno comportato l’erogazione dell’Assegno stesso e non viene riconosciuto per frazioni di diritto inferiori a 15 giorni nel mese.
L’erogazione del contributo è trimestrale ed avviene entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento e comunque non prima della conclusione delle verifiche da parte dell’Ufficio Comune.
In caso di presenza di più soggetti non autosufficienti nello stesso nucleo familiare viene concesso un massimo di due assegni utilizzando come titolo di precedenza l’età maggiore e, a parità di età, la valutazione dell’assistente sociale dell’Ambito Territoriale Sociale in merito alla gravità delle condizioni di salute e del conseguente maggiore bisogno di assistenza.
Si specifica che il numero di assegni che sarà possibile finanziare sarà stabilito nel momento in cui la Regione assegnerà e liquiderà all’ATS XIX la quota di FNA spettante per l’anno 2025.

RISCOSSIONE DEL CONTRIBUTO

E’ autorizzato a riscuotere l’assegno:
• nel caso di anziano non autosufficiente capace di intendere e di volere: l’anziano stesso indicato come beneficiario,
• nel caso di anziano non autosufficiente incapace di intendere e di volere, il soggetto incaricato della  tutela dell’anziano (amministrazione di sostegno, tutore, curatore).
In riferimento alla prima ipotesi si precisa che l’anziano dovrà essere intestatario o cointestatario di un conto corrente bancario o postale.

SI PRECISA CHE NON SARA’ POSSIBILE PROCEDERE CON L’EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO AI SOGGETTI TITOLARI DI CONTO CORRENTE POSTALE ASSOCIATO A LIBRETTO CON ABI 07601 E CAB 03384.
In caso di decesso, in particolare, gli eventuali eredi dovranno comunicare formalmente all’ATS XIX tutta la documentazione che darebbe diritto alla riscossione dell’assegno di cura maturato.

A tal fine, dovrà essere presentata:
•una dichiarazione sottoscritta da tutti gli eredi, che indichi gli aventi diritto e autorizzi uno di essi (o un soggetto terzo) alla riscossione dell’assegno;
•in allegato, la copia di un documento di identità valido di ciascun erede.

In alternativa, è possibile inviare deleghe separate da parte di ciascun erede, corredate dai rispettivi documenti di identità.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi della legge 241/1990 come modificata dalla Legge n. 15/05 art. 8, la responsabilità della procedura amministrativa conseguente al presente avviso compete:
• per la fase relativa alla ricezione e all’ammissione delle domande, al Responsabile dei Servizi Sociali del Comune di residenza;
• per la fase relativa alla predisposizione della graduatoria e agli adempimenti successivi, al Coordinatore dell’ATS XIX.

ADEMPIMENTI E VINCOLI

I Comuni effettueranno i dovuti controlli, anche a campione, circa la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese
ai fini della partecipazione al presente Avviso, anche d’intesa con l’Agenzia delle Entrate e con la Guardia di Finanza.
Ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. L’Amministrazione agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite, gravate di interessi legali.

INFORMAZIONI E MODELLI DI DOMANDA
Gli interessati potranno rivolgersi presso:
•il proprio Comune di residenza.
•gli uffici dell’Ambito Sociale XIX, presso la sede operativa di P.le Azzolino n. 18, Fermo.
•il n.tel. 0734/284500, e-mail ambito19@comune.fermo.it
•i siti web www.comune.fermo.it e www.ambitosociale19.it

Per quanto non specificato nel presente avviso si rinvia alla D.G.R. n. 328/2015.
L’Amministrazione si riserva la facoltà, per legittimi motivi, di prorogare, sospendere e/o modificare in tutto o in parte il presente avviso, a suo insindacabile giudizio, senza che i beneficiari possano vantare diritti acquisiti.

Ultimo aggiornamento: 30 ottobre 2025, 18:56

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