Descrizione
FINALITA'
Il presente Avviso Pubblico, ai sensi del Decreto del Diriigente del Settore Contrasto al Disagio nr. 83/2024 D.G.R. 848/2024- D.G.R. 1496/2023 - D.P.C.M. 03.10.2022 è volto ad individuare un numero masimo di 110 aventi diritto all'Assegno di Cura, di importo pari ad € 200,00 mensili, per la durata di 12 mesi 01.01.2025-31.1.2025.
Sono destinatari dell’assegno di cura gli anziani ultrasessantacinquenni non autosufficienti residenti (e domiciliati) nei Comuni dell’Ambito Territoriale Sociale (ATS) n.XIX (Comuni di: Altidona, Belmonte Piceno, Campofilone, Falerone, Fermo, Francavilla d'Ete, Grottazzolina, Lapedona, Magliano di Tenna, Massa Fermana, Monsampietro Morico, Montappone, Monte Giberto, Montegiorgio, Montegranaro, Monteleone di Fermo, Monte Rinaldo, Monterubbiano, Monte San Pietrangeli, Monte Vidon Combatte, Monte Vidon Corrado, Montottone, Moresco, Ortezzano, Pedaso, Petritoli, Ponzano di Fermo, Porto San Giorgio, Rapagnano, Servigliano, Torre San Patrizio), le cui famiglie attivano interventi di supporto assistenziale gestiti direttamente dai familiari o attraverso assistenti familiari in possesso di regolare contratto di lavoro, volti a mantenere la persona anziana non autosufficiente nel proprio contesto di vita e di relazioni.
REQUISITI DI ACCESSO
La persona anziana assistita, alla data di scadenza del presente avviso, deve:
• aver compiuto i 65 anni di età;
•essere stata dichiarata non autosufficiente, con certificazione di invalidità pari al 100%. Vale la certificazione di invalidità anche per il caso di cecità;
• aver ricevuto il riconoscimento definitivo dell’indennità di accompagnamento.
Non saranno ammesse a contributo le domande che avranno in corso di valutazione il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento. Vige in ogni caso, l’equiparabilità dell’assegno per l’assistenza personale continuativa erogato dall’INAIL se rilasciato a parità di condizioni dell’indennità di accompagnamento dell’INPS e alternativo alla stessa misura;
• essere residente in uno dei Comuni dell’ATS XIX della Regione Marche ed ivi domiciliata.
Non saranno accoglibili le domande di coloro che vivono in modo permanente in strutture residenziali di cui alla L.R. 21/2016 quali ad es. case di riposo, istituti di ricovero, case di cura, alberghi ecc.
In caso di anziani residenti nelle Marche, ma domiciliati fuori regione, la possibilità di concedere l’assegno di cura vale solo in caso di Comuni confinanti con la Regione Marche.
• usufruire di una adeguata assistenza presso il proprio domicilio o presso altro domicilio privato nelle modalità verificate dall’assistente sociale dell’ATS XIX riferimento, assieme all’Unità Valutativa Integrata (UVI) di cui l’assistente sociale è componente per i casi di particolare complessità.
Qualora l’intervento assistenziale sia svolto con l’aiuto di un’assistente familiare, la stessa:
• deve essere in possesso di regolare contratto di lavoro;
• è tenuta ad iscriversi all’Elenco regionale degli Assistenti Familiari (DGR. 118 del 02/02/2009) gestito presso il Centro per l’Impiego (CPI). L’iscrizione dovrà avvenire entro 12 mesi dalla concessione del beneficio.
NON CUMULABILITA’ CON ANALOGHI BENEFICI
Si specifica che la misura di Assegno di cura è incompatibile con il servizio SAD di cui alla DGR. 328/2015 e l’intervento Home Care Premium effettuato dall’INPS; è inoltre alternativo all’intervento relativo la “Disabilità Gravissima” e al progetto “Vita Indipendente”.
I beneficiari del SAD possono presentare richiesta di accesso al contributo, ferma restando la non cumulabilità degli interventi; il diritto all’assegno decorrerà dal momento di interruzione del SAD successivo all’approvazione della graduatoria; e, conseguentemente, il contributo economico non sarà erogato per mesi 12, ma per un periodo inferiore.
In caso di presenza di più soggetti non autosufficienti nello stesso nucleo familiare viene concesso un massimo di due assegni utilizzando come titolo di precedenza l’età maggiore e, a parità di età, la valutazione dell’assistente sociale dell’ATS XIX in merito alla gravità delle condizioni di salute e del conseguente maggiore bisogno di assistenza.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Possono presentare domanda:
• l’anziano stesso, quando sia in grado di determinare e gestire le decisioni che riguardano la propria assistenza e la propria vita;
• i familiari (conviventi o no) che attivano interventi di supporto assistenziale;
• il soggetto incaricato alla tutela dell’anziano in caso di incapacità temporanea o permanente (tutore, curatore, amministratore di sostegno).
LE DOMANDE di assegno di cura dovranno pervenire, a pena di esclusione,
all’Ufficio Protocollo del Comune di residenza dell’anziano non autosufficiente. (farà fede il timbro di accettazione dell’Ufficio Protocollo del Comune di residenza).
Alla richiesta deve essere obbligatoriamente allegato:
• copia di un documento di riconoscimento e codice fiscale del richiedente ed eventualmente dell’anziano potenziale beneficiario dell’assegno (se non coincidente con il richiedente)
• copia della certificazione attestante sia il riconoscimento dell’invalidità civile pari al 100% sia dell’indennità di accompagnamento.
Al riguardo:
• se il verbale di invalidità civile non contiene il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento occorre produrre idonea documentazione attestante tale riconoscimento (es. copia del provvedimento del giudice di riconoscimento dell’indennità di accompagno, oppure copia di successiva comunicazione dell’INPS da cui si evince il riconoscimento dell’indennità di accompagno);
•se il verbale di invalidità civile attestante il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento indica un termine per la revisione, è necessario che esso sia successivo alla data di scadenza del presente avviso; in caso contrario andrà prodotta adeguata documentazione relativa al mantenimento della titolarità dell’indennità di accompagno prima dell’approvazione della graduatoria definitiva;
• attestazione ISEE Socio-Sanitario o Ordinario, in corso di validità, rilasciata ai sensi del D.P.C.M. n. 159 del 05 dicembre 2013, riferita al nucleo familiare in cui è presente l’anziano non autosufficiente;
Se l’intervento assistenziale è svolto da un Assistente Familiare, il modello di domanda dovrà inoltre essere corredato da:
• Copia del Contratto di lavoro individuale dell’Assistente Familiare;
• Documentazione attestante l’avvenuta iscrizione dell’Assistente Familiare all’Elenco Regionale gestito dal CPI o dichiarazione attestante la motivazione della mancata iscrizione;
PERCORSO PER ACCEDERE ALL’ASSEGNO DI CURA
Le domande e le integrazioni di documentazione, ricevute dai singoli Comuni di residenza, saranno sottoposte da questi alla prima fase istruttoria (verifica requisiti di ammissibilità) per essere quindi trasmesse, a cura degli stessi Comuni, all’ATS XIX presso il Comune di Fermo.
Al termine della fase istruttoria il Coordinatore dell’ATS XIX predispone una graduatoria d’Ambito Territoriale Sociale delle domande ammissibili redatta sulla base del minor reddito ISEE e dell’età maggiore in caso di pari ISEE.
La posizione utile in graduatoria non dà però diritto al contributo che sarà subordinato a:
• visita domiciliare da parte di Assistente Sociale che verifica la presenza delle condizioni operative che consentono la permanenza dell’anziano nel proprio ambiente di vita (rilevazione dei bisogni, situazione familiare, abitativa, sociale, economica, sanitaria …..)
• esito della valutazione professionale dell’Assistente Sociale.
• conclusione di un “patto” di assistenza domiciliare, contenente gli impegni a carico dei servizi, i percorsi assistenziali a carico della famiglia, la qualità di vita da garantire alla persona assistita e le modalità di utilizzo dell’assegno di cura.
In fase di definizione del procedimento, e in particolare, finché non viene verificata dall’A.S. la presenza delle condizioni operative che consentono la permanenza dell’anziano nel proprio ambiente di vita, non è acquisibile alcuna aspettativa circa l’erogazione del contributo; pertanto in caso di:
• decesso,
• accesso al servizio SAD;
• accesso all’intervento Home Care Premium;
• accesso all’intervento a favore di persone in condizione di disabilità gravissima ex art.3 c.2 del D.M. 26/09/2016;
• accesso al progetto “Vita Indipendente”;
• inserimento permanente in struttura residenziale di cui alla L.R. 21/2016,
• venir meno delle condizioni di accesso e in genere delle finalità previste dall’intervento, prima del termine dell’istruttoria e della stipula del patto di assistenza domiciliare, la domanda di assegno di cura presentata decade, e si procede allo scorrimento della graduatoria.
Si precisa inoltre che dovrà essere comunicata nel termine di 10 giorni dal verificarsi dell’evento, e comunque ogni qual volta l'Ambito Territoriale Sociale n. XIX lo richieda, ogni variazione che dovesse intervenire rispetto a quanto dichiarato nella domanda (es. ingresso in una struttura residenziale, ricovero temporaneo, cambiamento di indirizzo di residenza o di domicilio, cambiamento della persona di riferimento, cambiamento dell’assistente familiare, variazioni delle modalità di riscossione del beneficio, ecc).
In caso di decesso, in particolare, gli eventuali eredi dovranno comunicare formalmente all’ATS XIX, entro il termine sopra indicato il proprio diritto alla successione e presentare tutta la documentazione che darebbe diritto alla riscossione dell’assegno di cura maturato: dichiarazione attestante gli eredi del defunto, dove gli stessi autorizzano un soggetto, erede o terzo, alla riscossione dell’assegno di cura con le firme degli stessi eredi, e in allegato copia di un documento di identità in corso di validità di ciascuno.
DURATA DEL CONTRIBUTO – INTERRUZIONE E SOSPENSIONE
La graduatoria avrà durata di 12 mesi. L’eventuale diritto all’assegno di cura verrà riconosciuto dal 01 Gennaio 2025 al 31 Dicembre 2025, fatta salva l’ipotesi in cui l’anziano sia già beneficiario del servizio di assistenza domiciliare o dell’intervento Home Care Premium; in tal caso l’assegno di cura verrà erogato a partire dalla data di interruzione del SAD o dell’intervento Home Care Premium.
Esso viene interrotto:
• in caso di rinuncia scritta del richiedente;
• in caso di decesso;
• in caso di accesso al servizio SAD;
• accesso all’intervento Home Care Premium;
• accesso all’intervento a favore di persone in condizione di disabilità gravissima ex art. 3 c.2 del D.M. 26/09/2016.
• accesso al progetto “Vita Indipendente”
• col venir meno delle condizioni di accesso e in genere delle finalità previste dall’intervento;
• col venir meno delle condizioni previste all’atto della sottoscrizione degli impegni assunti con i destinatari dei contributi.
In caso di interruzione si procederà allo scorrimento della graduatoria, con decorrenza non retroattiva del beneficio economico, a partire dal 1° giorno del mese successivo.
L’assegno di cura viene sospeso in caso di ricovero temporaneo del beneficiario c/o strutture ospedaliere o residenziali per periodi superiori a 30 giorni, qualora il supporto assistenziale di cui al Patto per l’assistenza venga meno durante il periodo di ricovero.
E’ autorizzato a riscuotere l’assegno:
• nel caso di anziano non autosufficiente capace di intendere e di volere: l’anziano stesso indicato come beneficiario,
• nel caso di anziano non autosufficiente incapace di intendere e di volere, il soggetto incaricato della tutela dell’anziano (amministrazione di sostegno, tutore, curatore).
In riferimento alla prima ipotesi si precisa che l’anziano dovrà essere intestatario o cointestatario di un conto corrente bancario o postale.
SI PRECISA CHE NON SARA’ POSSIBILE PROCEDERE CON L’EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO AI SOGGETTI TITOLARI DI CONTO CORRENTE POSTALE ASSOCIATO A LIBRETTO CON ABI 07601 E CAB 03384.
Ai sensi della legge 241/1990 come modificata dalla Legge n. 15/05 art. 8, la responsabilità della procedura amministrativa conseguente al presente avviso compete:
• per la fase relativa alla ricezione e all’ammissione delle domande, al Responsabile dei Servizi Sociali del Comune di residenza;
• per la fase relativa alla predisposizione della graduatoria e agli adempimenti successivi, al Coordinatore dell’ATS XIX.
ADEMPIMENTI E VINCOLI
I Comuni effettueranno i dovuti controlli, anche a campione, circa la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese ai fini della partecipazione al presente Avviso, anche d’intesa con l’Agenzia delle Entrate e con la Guardia di Finanza.
Ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. L’Amministrazione agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite, gravate di interessi legali.
INFORMAZIONI E MODELLI DI DOMANDA
Gli interessati potranno rivolgersi presso:
• il proprio Comune di residenza.
• gli uffici dell’Ambito Sociale XIX, presso la sede operativa di P.le Azzolino n. 18, Fermo.
• il n.tel. 0734/284500, e-mail ambito19@comune.fermo.it
• i siti web www.comune.fermo.it e www.ambitosociale19.it
Per quanto non specificato nel presente avviso si rinvia alla D.G.R. n. 1208 del 18/10/2021. L’Amministrazione si riserva la facoltà, per legittimi motivi, di prorogare, sospendere e/o modificare in tutto o in parte il presente avviso, a suo insindacabile giudizio, senza che i beneficiari possano vantare diritti acquisiti.
Fermo, Li 23.10.2024
A cura di
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Ultimo aggiornamento: 28 ottobre 2024, 10:47